Sez. 5 - , Ordinanza n. 13163 del 16/05/2019 (Rv. 653864 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Processo Tributario - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Integrazione in sede giurisdizionale dei motivi indicati nell’atto impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per Cassazione, l'amministrazione finanziaria è tenuta non solo a riportare, anche in sintesi, il ricorso in appello ma anche le parti dell'atto di diniego contenenti le specifiche contestazioni su cui esso si fonda non potendo invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all'atto impositivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)