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Sez. U, Sentenza n. 3184 del 06/06/1979 (Rv. 399554 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399554-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*

La preclusione del regolamento di giurisdizione puo derivare soltanto da una sentenza (non definitiva) sulla giurisdizione passata in giudicato o da una sentenza sul merito, che siano state pronunciate nello stesso processo in cui il regolamento e proposto, tranne l'ipotesi in cui, essendo fatta valere la stessa pretesa in fasi successive (come nel caso di separata e successiva proposizione del giudizio sull'an e di quello sul quantum) la sentenza sia stata pronunciata nella prima fase del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)