Sez. U, Sentenza n. 825 del 10/02/1981 (Rv. 411304 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE SUBORDINATO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - SUCCESSIVO GIUDIZIO SUL QUANTUM RELATIVO ALLE CONSEGUENTI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORATORE SUBORDINATO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - SUCCESSIVO GIUDIZIO SUL QUANTUM RELATIVO ALLE CONSEGUENTI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DOVUTE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Nel caso in cui il lavoratore chieda al giudice ordinario la liquidazione di differenze retributive, in forza di diritto ad una qualifica superiore, gia riconosciutogli dal medesimo giudice con precedente sentenza divenuta definitiva, si e in presenza di un giudizio sul quantum rispetto a quello sull'an, definito con detta sentenza, con la conseguenza che nel relativo procedimento resta preclusa l'esperibilita del regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art 41 primo comma cod proc civ, per effetto della precedente pronuncia di merito in ordine all'an debeatur. (V 3184/79, mass n 399554; (V 4669/78, mass n 394347).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)