Sez. 1, Sentenza n. 759 del 29/04/1965 (Rv. 311455 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - DANNO CONSEGUENTE AD ACCOGLIMENTO DI ALTRUI PRETESA - DECORRENZA DI PRESCRIZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - DANNO CONSEGUENTE AD ACCOGLIMENTO DI ALTRUI PRETESA - DECORRENZA DI PRESCRIZIONE.*
Allorche il danno consegue all'accoglimento di una pretesa altrui, il diritto al relativo risarcimento sorge nel momento in cui la sentenza, con cui la detta pretesa e accolta, passa in giudicato e la prescrizione comincia a decorrere da tale momento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)