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Sez. 3, Sentenza n. 26020 del 05/12/2011 (Rv. 620328 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Decorrenza dal verificarsi del danno - Necessità - Danno conseguente ad accoglimento giudiziale di altrui pretesa - Decorrenza della prescrizione relativa - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620328-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, posto che essa, sia nel caso di responsabilità extracontrattuale che contrattuale, non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento, ove il danno consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, la prescrizione stessa inizia a decorrere soltanto dalla data del passaggio in giudicato di detto accoglimento ovvero dalla data in cui è emesso un provvedimento giudiziale suscettibile di essere posto in esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)