Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 21/10/1983 (Rv. 430981 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZE DEL CONCILIATORE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 46 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZE DEL CONCILIATORE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 46 COD. PROC. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ., che esclude l'ammissibilità del regolamento di Competenza nei confronti delle sentenze emesse dai conciliatori, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, essendo il giudizio davanti al conciliatore diverso da quello svolgentesi dinanzi ad altri giudici ed essendo le sue sentenze in materia di Competenza impugnabili nei modi ordinari dinanzi al pretore. (V 2553/83, mass n 427421).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)