Sez. 2, Sentenza n. 20318 del 15/10/2004 (Rv. 577713 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni - Criteri legali di ripartizione - Criteri stabiliti in delibera condominiale - Successiva derogabilità - Ammissibilità - Modalità - Diversa convenzione ex art. 1123, primo comma, cod. civ. - Osservanza di oneri di forma - Necessità - Esclusione - Accettazione della convenzione mediante comportamenti concludenti - Ammissibilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE
La disciplina legale in materia di ripartizione delle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni di un edificio e quella, eventualmente, stabilita con deliberazione condominiale adottata all'unanimità, è derogabile, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in virtù di "diversa convenzione", che non è assoggettata ad oneri di forma e può risultare anche da comportamenti univocamente concludenti, protrattisi nel tempo, dai quali sia possibile ricavare l'accettazione da parte di tutti i condomini di differenti criteri di riparto delle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)