Sez. 2, Sentenza n. 7353 del 09/08/1996 (Rv. 499102 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI | Convenzione derogante al regime legale di ripartizione delle spese - Efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti - Esclusione - Limiti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI
L'efficacia di una convenzione con la quale, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., si deroga al regime legale di ripartizione delle spese non si estende, in base all'art. 1372 cod. civ., agli aventi causa a titolo particolare degli originari stipulanti, a meno che detti aventi causa non abbiano manifestato il loro consenso nei confronti degli altri condomini, anche per fatti concludenti, attraverso un'univoca manifestazione tacita di volontà, dalla quale possa desumersi un determinato intento con preciso valore sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)