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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3607 del 13/02/2020 (Rv. 657389 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi “antidumping” - Certificato di origine preferenziale - Falsità ideologica - Relazioni ispettive OLAF - Rilevanza probatoria - Preventiva attivazione della cooperazione amministrativa - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657389-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In materia di dazi "antidumping" relativi a merci assistite da certificato di origine preferenziale, posto che tutti gli accertamenti compiuti dall'OLAF, ivi compresi i verbali di operazioni di missione, hanno rilevanza probatoria in ambito unionale in forza degli artt. 9 e 10 del Reg. CE n. 1073 del 1999, l'esistenza di specifiche risultanze conseguenti a relazioni ispettive dell'OLAF comporta l'insussistenza di ogni dubbio sulla falsità del certificato di origine preferenziale sicché non è richiesta, a tal fine, la preventiva attivazione della cooperazione amministrativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato l'impugnata decisione che aveva ritenuto la necessità di attivare la procedura amministrativa pur in presenza di informazioni OLAF "sui possibili traffici illeciti di cavi cinesi dalla Corea del Sud").

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/05/1999 num. 1073 art. 9, Regolam. Consiglio CEE 23/05/1999 num. 1073 art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)