Sez. 6, Sentenza n. 4636 del 28/02/1995 Ud. (dep. 27/04/1995) Rv. 201148 - 01
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere | Reato abituale - Elementi costitutivi - Consumazione - Continuazione - Configurabilità.
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere
Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 capoverso cod. pen., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)