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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2669 del 30/01/2023 (Rv. 666785 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Attribuzione di una quota della pensione di reversibilità - Presupposti - Accertamento anche non passato in giudicato in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666785-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

In tema di divorzio, il diritto alla quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, previsto dall'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, presuppone, oltre alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, un accertamento sulla spettanza dell'assegno divorzile, in forza di una decisione anche non passata in giudicato ma comunque esistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione impugnata nella sola parte in cui aveva escluso il diritto alla quota della pensione di reversibilità, in quanto, al momento della decisione, mancava un accertamento sul diritto all'assegno divorzile della richiedente, per essere stato il diverso procedimento di divorzio - già definito parzialmente quanto allo "status" e proseguito per le questioni economiche - definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere).

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)