Sez. 1 - , Sentenza n. 4107 del 20/02/2018 (Rv. 647625 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Diritto dell'ex coniuge a quota di pensione di reversibilità - Presupposti - Riconoscimento del diritto all'assegno - Sentenza passata in giudicato - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
In tema di divorzio, il diritto dell'ex coniuge all'attribuzione di una porzione della pensione di reversibilità dell'altro, presuppone il riconoscimento in suo favore, con decorrenza anteriore alla morte dell'altro coniuge, della spettanza dell'assegno divorzile, sia pure in forza di pronuncia non ancora passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Legge 16/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 16/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 5 com. 1 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)