Sez. F, Sentenza n. 32779 del 13/08/2012 Cc. (dep. 17/08/2012) Rv. 253490 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Nesso causale tra i fatti di distrazione e il pregiudizio dei creditori - Necessità - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)