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Sez. 5, Sentenza n. 11899 del 14/01/2010 Ud. (dep. 26/03/2010) Rv. 246356 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Nesso causale tra i fatti di distrazione e il pregiudizio dei creditori - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246356-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il pregiudizio dei creditori, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)