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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4035 del 15/02/2017 (Rv. 642841 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE | Riferimento alle controversie nascenti dal contratto relativo - Applicabilità alle controversie aventi nello stesso "causa petendi" - Sussistenza - Limiti - Controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico - Inapplicabilità di detta clausola - Fattispecie in tema di azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c.
Stato
decisa il 2017-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642841-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)