Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 03/02/2012 (Rv. 621383 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE | Clausola compromissoria genericamente riferita alle controversie nascenti dal contratto relativo - Applicabilità alle controversie aventi nel contratto la "causa petendi" - Sussistenza - Limiti - Controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico - Inapplicabilità della detta clausola - Fattispecie in tema di azione extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo aquiliano ex art. 1669 cod. civ., avendo gli attori dedotto gravi difetti dell'immobile da loro acquistato presso il costruttore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)