Sez. 1, Sentenza n. 604 del 31/01/1995 Cc. (dep. 05/04/1995) Rv. 200791 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento | Revoca dell'indulto per commissione di reato successivo - Riferimento alla sanzione applicata in concreto dopo la diminuzione ex art. 444 cod. proc. pen..
Procedimenti speciali - Patteggiamento
Nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), ai fini della revoca dell'indulto prevista dall'art. 4 d.P.R. n. 394/1990 per il caso di commissione di un reato successivo, deve aversi riguardo esclusivamente alla misura della sanzione effettivamente applicata dopo la prescritta riduzione connessa al rito, in essa sostanziandosi la definitiva e reale pretesa punitiva dello Stato ed alla stessa dovendosi fare riferimento per l'individuazione della statuizione equiparata dalla legge (art. 445 stesso codice) a sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)