Sez. 1, Sentenza n. 2617 del 21/11/2012 Cc. (dep. 17/01/2013) Rv. 254236 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Revoca dell'indulto di cui al d.P.R. n. 394 del 1990 - Condanna a pena detentiva non inferiore a due anni - Riferimento anche alla diminuente per i riti speciali - Necessità .
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
In tema di revoca dell'indulto, per la determinazione del "quantum" di pena inflitta si deve tener conto delle diminuenti applicate in relazione alla scelta di un rito speciale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)