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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3062 del 08/02/2011 (Rv. 617138 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notificazione dell'avviso di convocazione - Irreperibilità oggettiva e colpevole dell'imprenditore - Obbligo del tribunale fallimentare di effettuare ulteriori ricerche - Rispetto del diritto di difesa - Compatibilità con le esigenze di speditezza del procedimento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617138-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

In tema di esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell'obbligo del tribunale di disporne la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15 legge fallim., nel testo vigente anteriormente al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale; ne consegue che il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui la notifica della convocazione era avvenuta con il rito degli irreperibili, ex art. 143 cod. proc. civ., in quanto presso la sede legale risultante dal registro delle imprese era insediata altra società e già risultavano la relazione negativa della notifica, a cura della creditrice istante, di un atto di precetto, in epoca prossima all'istruttoria prefallimentare, nonchè l'infruttuosità della notifica sussidiaria al legale rappresentante presso la residenza anagrafica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)