Sez. 1, Sentenza n. 32 del 07/01/2008 (Rv. 601536 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notificazione dell'avviso di convocazione - Irreperibilità oggettiva e colpevole dell'imprenditore - Obbligo del tribunale fallimentare di effettuare ulteriori ricerche - Rispetto del diritto di difesa - Compatibilità con le esigenze di speditezza del procedimento - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
In tema di esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell'obbligo del tribunale di disporne la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15 legge fall., nel testo vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale; ne consegue che il tribunale, anche dopo la modifica all'art. 111 Cost. ed ai fini del rispetto del contraddittorio, resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in un caso in cui la notifica della convocazione presso la sede legale era rimasta senza esito per irreperibilità della destinataria, anche se le formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. non erano state completate, mentre un secondo tentativo di ricerca del legale rappresentante della società non era riuscito per allontanamento del medesimo dalla residenza e per ignota destinazione e a sua volta la società non aveva pubblicizzato il trasferimento di sede nè aveva incaricato l'affittuaria d'azienda di comunicare agli interessati il nuovo recapito, ove si era spostata già prima dell'omologa della delibera del predetto mutamento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)