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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 6 giugno 1985, causa 146/84

Decisione
decisa il 1985-06-06
ECLI
ECLI:EU:C:1985:242

Epigrafe

Sentenza della Corte (terza sezione) 6 giugno 1985 Nella causa 146/84, Giovanni De Santis, dipendente della Cone dei conti delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel del foro di Lussemburgo, con studio ivi 18 A, rue des Glacis, ricorrente, contro Corte dei conti delle Comunità europee, nella persona del suo segretario Jean-Aimé Stoli, in qualità di agente, assistito dall'aw. Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Corte dei conti, 29, rue Aldringen, convenuta, causa avente ad oggetto la modifica dell'inquadramento del ricorrente nel grado e nello scatto, LA CORTE (terza sezione), composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici, avvocato generale : Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 2 maggio 1985, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 giugno 1984, il sig. Giovanni De Santis, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto un ricorso mirante ad ottenere l'inquadramento nel grado B2 e la presa in considerazione, per la determinazione dello scatto, di un ulteriore anzianità di 54 mesi.
punto 2
II ricorrente veniva nominato dipendente in prova nel grado B3, 3o scatto, con effetto dal 1o gennaio 1983, in esito ad un concorso per un posto di assistente della carriera B3/B2, che egli aveva superato. Ma già dal 1978, cioè da 54 mesi, egli era alle dipendenze della Corte dei conti come agente temporaneo, in un primo tempo col grado A4, poi col grado A6, ed aveva partecipato ad alcuni concorsi per posti di vari livelli, onde essere nominato in ruolo. Con lettera 21 dicembre 1982, il presidente della Corte dei conti gli proponeva, in esito al concorso precitato, la nomina a dipendente in prova nel grado B3, 3o scatto, proposta che veniva accettata con lettera 22 dicembre 1982.
punto 3
Terminato il periodo di prova, il 29 settembre 1983, veniva deciso, con effetto dal 1o ottobre 1983, di nominare il ricorrente in ruolo in quel posto. Questa decisione, adottata in forza dell'art. 34 dello statuto del personale, non fa menzione dello scatto del ricorrente.
punto 4
II 20 dicembre 1983 il ricorrente presentava un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale onde ottenere un migliore inquadramento nel grado e nello scatto. A suo parere, le particolari circostanze della sua situazione gli consentivano di fruire della possibilità, contemplata dall'art. 31, n. 2, dello statuto, di venir nominato nel grado superiore della sua carriera; d'altro canto, nonostante l'abbuono di anzianità che aveva ottenuto grazie all'esperienza professionale a norma dell'art. 32, 2o comma, dello statuto, si sarebbe dovuto tener conto, per l'inquadramento nello scatto, di un'anzianità supplementare di 54 mesi, per il servizio prestato come agente temporaneo alle dipendenze della Corte dei conti.
punto 5
Detto reclamo veniva respinto con decisione 15 marzo 1984, in quanto il ricorrente aveva accettato l'inquadramento che gli era stato proposto, detto inquadramento era conforme all'art. 32, 2o comma, dello statuto e l'art. 3 della decisione della Corte dei conti n. 81-5, relativa ai criteri da applicarsi alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto, riservava il grado B2 alle promozioni all'interno della carriera, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 31, n. 2, dello statuto per questo grado.
punto 6
Col presente ricorso, il ricorrente ribadisce la richiesta di modifica dell'inquadramento nel grado e nello scatto.
punto 7
II ricorrente sostiene anzitutto che la Corte dei conti, onde tener conto delle sue particolari qualifiche e della sua carriera, avrebbe dovuto applicare l'art. 31, n. 2, dello statuto, nominandolo nel grado superiore della carriera.
punto 8
La Corte dei conti contesta che, nella fattispecie, vi siano circostanze eccezionali che possano giustificare il ricorso alla facoltà contemplata dall'art. 31, n. 2, dello statuto e si richiama d'altro canto alla sua decisione interna.n. 81-5 del 3 dicembre 1981, già ricordata, a norma della quale è esclusa l'assunzione al grado B2.
punto 9
Si deve ricordare a questo proposito che l'art. 31, n. 1, dello statuto del personale fissa come norma, alla quale l'autorità competente può derogare entro certi limiti in forza del n. 2 di detto articolo, che i dipendenti della categoria B devono essere assunti « nel grado iniziale corrispondente all'impiego per il quale sono stati assunti », cioè nella fattispecie il grado B3. Come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 28 marzo 1968 (Kurrer/Consiglio, 33/67, Race. pag. 187), l'autorità competente deve conciliare il ricorso alla facoltà che le viene conferita dall'art. 31, n. 2, col rispetto delle esigenze proprie della nozione di carriera che si desumono dall'art. 5 e dall'allegato I dello statuto. È quindi ammissibile procedere ad assunzioni al grado superiore di una carriera solo in via eccezionale, allorché il ricorso alle disposizioni summenzionate è giustificato da esigenze specifiche del servizio, che impongano l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato.
punto 10
Con la decisione interna 81-5, relativa ai criteri da applicarsi alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto dei propri dipendenti, la Corte dei conti ha stabilito che, per determinate carriere, circostanze eccezionali ed un'esperienza professionale di una certa durata giustificano la nomina nel grado superiore, ma ha disposto all'art. 3, n. 2, di detta decisione « che nessuna nomina sarà possibile nei gradi B2, C2 e D2, detti gradi essendo riservati alle promozioni nell'ambito della carriera ». La Corte dei conti ha illustrato all'udienza che quest'ultima disposizione era stata adottata onde garantire, durante un certo periodo successivo alla costituzione dell'istituzione, la conservazione delle possibilità di promozione e di svolgimento armonioso delle carriere dei dipendenti.
punto 11
A questo proposito si deve constatare che nulla impedisce, in linea di massima, all'autorità che ha il potere di nomina di stabilire, mediante decisione interna d'indole generale, norme per l'esercizio del potere discrezionale che le attribuisce lo statuto. Nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale che l'art. 31, n. 1, dello statuto riserva all'autorità che ha il potere di nomina, la preoccupazione di garantire ai dipendenti in servizio uno svolgimento armonioso della carriera rappresenta uno scopo che questa può legittimamente perseguire.
punto 12
Non vi è tuttavia bisogno, nella fattispecie, di accertare se l'art. 3, n. 2, della decisione 81-5 della Corte dei conti potesse escludere in modo assoluto, anche in casi eccezionali, la possibilità per l'autorità che ha il potere di nomina di procedere a nomine al grado superiore delle carriere B2, C2 e D2. Nessun elemento del fascicolo consente infatti di ritenere che l'autorità che ha il potere di nomina sia andata oltre Llimiti del proprio potere discrezionale giudicando che né le qualifiche del ricorrente né le esigenze del servizio, in relazione al posto in questione, fossero eccezionali al punto da giustificare una deroga alla, norma della nomina nel grado iniziale della carriera B3/B2.
punto 13
Per quanto riguarda l'inquadramento nello scatto, il ricorrente sostiene che, oltre all'esperienza professionale, che giustificava un abbuono di anzianità di scatto di 48 mesi a norma dell'art. 32, 2o comma, dello statuto, la Corte dei conti avrebbe dovuto tener conto dei suoi 54 mesi di servizio come agente temporaneo, conservandogli l'anzianità maturata.
punto 14
La Corte dei conti ribatte che il ricorrente ha ottenuto il massimo d'anzianità di scatto che l'art. 32 dello statuto consentiva di accordargli e che detta disposizione non consente di distinguere, per agenti temporanei assunti come dipendenti di ruolo, fra la loro esperienza professionale in generale e la loro anzianità nell'istituzione.
punto 15
A norma dell'art. 44 dello statuto, il dipendente che abbia maturato due anni d'anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo. Salvo disposizione contraria, l'anzianità contemplata da detta disposizione si computa a decorrere dalla nomina del dipendente nel proprio posto.
punto 16
Nel caso di nomina del dipendente al momento dell'assunzione, l'art. 32, 1o comma, dispone che « il funzionario assunto viene inquadrato nel 1o scatto del suo grado ». Il 2o comma aggiunge che « tuttavia l'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono di anzianità di scatto in tale grado », detto abbuono restando limitato a 48 mesi, vale a dire due scatti nel grado in questione. Il ricorrente non contesta di aver ottenuto il massimo di anzianità di scatto contemplato da detta disposizione.
punto 17
Nessuna disposizione dello statuto consente di tener conto, sotto forma di conservazione dell'anzianità ai sensi dell'art:. 44, di un precedente periodo nel quale, il dipendente di ruolo ha prestato servizio presso l'istituzione come agente temporaneo. Come la'Corte ha già deciso nella sentenza 12 luglio 1984 (Angelides/Commissione, 17/83, Race. 1984, pag. 2907), la situazione di un agente che, dopo un periodo di servizio come agente temporaneo, viene nominato in ruolo, è invece disciplinata dall'art. 32 dello statuto.
punto 18
L'esperienza professionale precedente all'assunzione del ricorrente come dipendente in ruolo, compresa quella come agente temporaneo al servizio della Corte dei conti, poteva dunque venir presa in considerazione unicamente ai sensi dell'art. 32 dello statuto.
punto 19
Da quanto precede discende che la richiesta del ricorrente che sia modificato il suo inquadramento è infondata, sia per quanto riguarda il grado, sia per quanto riguarda lo scatto.
punto 20
Così stando le cose, non vi è bisogno di esaminare d'ufficio il problema della ricevibilità del ricorso, non sollevata dalla Corte dei conti, derivante dall'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 91 dello statuto, tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha impugnato entro il termine la decisione del 21 dicembre 1982 con cui veniva nominato in ruolo e inquadrato nel grado e nello scatto.
punto 21
II ricorso va quindi respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 22
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 di detto regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni delle Comunità restano a carico di queste. Il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese che ha incontrato.
punto 23
La Corte ritiene che nella fattispecie non sia necessario far ricorso alla possibilità, contemplata dagli artt. 70 e 69, § 3, del regolamento di procedura, di condannare il ricorrente, come la Corte dei conti ha chiesto, a rifondarle le spese superflue o defatigatorie.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione) dichiara e statuisce : 1) D ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Kakouris Everling Galmot Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 6 giugno 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della terza sezione C. Kakouris

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