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Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024 Ud. (dep. 08/04/2024) Rv. 286175-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Particolare tenuità del fatto - Valutazione del presupposto ostativo della abitualità del comportamento - Almeno altri due reati della stessa indole - Accertamento incidentale delle condotte pregresse - Necessità - Reati estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286175-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)