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Sez. 6 - , Sentenza n. 6551 del 09/01/2020 Ud. (dep. 19/02/2020) Rv. 278347 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Art. 131-bis cod. pen. - Abitualità della condotta - Almeno altri due reati della stessa indole - Accertamento incidentale delle condotte pregresse - Necessità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278347-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente. (Fattispecie in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)