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Sez. 3, Sentenza n. 5914 del 20/04/2001 (Rv. 546150 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione dei sinistri da parte dell'impresa cessionaria o del commissario liquidatore - Condizioni - Invio di apposita richiesta con lettera raccomandata a.r. - Ex art. 8 D.L. n. 576 del 1978 - "Ratio" - Indicazione nella missiva di un destinatario impossibile - Irrilevanza - Effettiva ricezione della raccomandata da parte del reale destinatario - Sufficienza - Fattispecie in tema di missiva ricevuta dalla società in liquidazione, benché indirizzata alla società "in bonis", ma ormai in liquidazione.
Stato
decisa il 2001-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546150-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la disposizione di cui all'art. 8 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738) - nel disporre che, allorché l'impresa assicuratrice venga posta in liquidazione coatta amministrativa, nessuna azione per il risarcimento può essere proposta prima che siano decorsi sei mesi dall'invio della richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio ovvero) nei riguardi del commissario liquidatore che sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni - è volta a consentire, (all'impresa cessionaria o) al commissario, uno "spatium deliberandi" adeguato; ne consegue che, ai fini del rispetto della prescrizione normativa, non rileva affatto l'imprecisione, nella richiesta di risarcimento spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, dell'indicazione di un destinatario impossibile, ma esclusivamente l'effettiva ricezione da parte dell'unico destinatario possibile. (Nella specie la raccomandata con avviso di ricevimento era stata ricevuta dall'effettivo destinatario, la società in liquidazione, benché indirizzata alla compagnia di assicurazioni "in bonis", ma ormai in liquidazione coatta amministrativa; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che la impugnata sentenza del giudice di pace fosse affetta dal denunciato vizio di motivazione meramente apparente per non aver spiegato perché in tal caso la raccomandata, nonostante l'errore nell'indicazione del destinatario, avesse pienamente svolto la funzione prescritta dalla norma citata).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)