Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 12/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169228 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO E PIÙ GRAVE - POSSIBILITÀ - LIMITI - ERRORE DI DIRITTO - RILIEVO DELLA CORTE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO E PIÙ GRAVE - POSSIBILITÀ - LIMITI - ERRORE DI DIRITTO - RILIEVO DELLA CORTE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.*
Nell'Esercizio delle sue funzioni di legittimità, la Corte di Cassazione deve attribuire al fatto l'esatta qualificazione giuridica, anche se più grave, rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito, rettificando la impugnata sentenza nel pur rigoroso rispetto del divieto della reformatio in peius, quanto alla misura della pena, in Mancanza di ricorso del P.m.. ne consegue che, non avendo in concreto alcuna sostanziale incidenza sul dispositivo, l'errore di diritto rilevato dalla Corte non produce l'annullamento della sentenza impugnata. (V mass n 161351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)