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Sez. 2, Sentenza n. 9983 del 26/04/1983 Ud. (dep. 22/11/1983) Rv. 161351 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO DIVERSA E PIÙ GRAVE - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161351-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO DIVERSA E PIÙ GRAVE - POSSIBILITÀ - LIMITI.*

La Corte di Cassazione nella sua istituzionale funzione regolatrice ha il potere di dare al fatto la esatta, diversa, e anche più grave, definizione giuridica, una volta che tale definizione sia oggetto dei motivi di ricorso, pur sotto profili di diritto erronei o non dedotti dal ricorrente, fermo restando, in difetto di impugnazione del P.m., il limite costituito dal divieto della reformatio in peius riguardante peraltro soltanto il dispositivo della sentenza nella parte relativa alla quantità e qualità della pena inflitta. (V mass n 159391; (V mass n 159356; (V mass n 149503).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)