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Sez. 5, Sentenza n. 12290 del 25/05/2007 (Rv. 598289 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Attività di intermediazione immobiliare - Ricavi non dichiarati - Accertamento in via presuntiva sulla base di versamenti su conto corrente bancario - Prova contraria - Oggetto - Deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli immobili - Presupposti.
Stato
decisa il 2007-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598289-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare, addotto dal contribuente a giustificazione di movimenti effettuati sui propri conti correnti bancari, consente di escludere che, in applicazione della presunzione di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i relativi versamenti corrispondano a ricavi non dichiarati, soltanto qualora si accerti che il contribuente ha versato sul proprio conto corrente denaro di terzi, che gli abbiano conferito il mandato di compiere operazioni sul mercato immobiliare; in mancanza di detta prova, la deduzione dal presunto reddito dei costi e delle spese sostenuti per l'acquisto degli immobili postula, qualora l'attività imprenditoriale di compravendita immobiliare sia parte di quella professionale del contribuente, la dichiarazione di tale attività e l'annotazione dei relativi movimenti di somme nel registro di cui all'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, qualora si tratti di un'attività ulteriore e distinta da quella professionale, ma ugualmente non registrata e non dichiarata, l'osservanza delle speciali disposizioni relative alla deducibilità dei costi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 19, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)