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Sez. 5, Sentenza n. 3929 del 18/03/2002 (Rv. 553113 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Dati ed elementi risultanti da conti bancari - Ricostruzione delle operazioni imponibili - Presunzione legale relativa a favore del Fisco - Oggetto e portata - Prova contraria a carico del contribuente - Oggetto - Svolgimento di attività di intermediazione e di attività di compravendita - Riferibilità dei movimenti bancari alla prima piuttosto che alla seconda - Prova - Onere - Contribuente.
Stato
decisa il 2002-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553113-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE

In tema di accertamento dell'IVA, la presunzione, stabilita dall'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all'attività svolta in regime IVA, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; essa può essere vinta dal contribuente che offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili. A maggior ragione, nel caso di svolgimento di più attività soggette ad IVA, di intermediazione (nella specie, di preziosi e di antiquariato) e di commercio al minuto, grava sul contribuente l'onere di provare che quei movimenti si riferiscono ad operazioni rientranti nell'attività (di agente che riscuote per conto del preponente, cui riversa il prezzo al netto della commissione) che esclude di qualificare per la loro interezza gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi di acquisti, invece che nell'altra (compravendita al minuto), che tale qualificazione giustifica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 n. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)