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Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019 Cc. (dep. 27/12/2019) Rv. 277753 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Rapporto tra sequestro preventivo e procedura fallimentare - Sequestro preventivo dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277753-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di rapporti tra sequestro preventivo e fallimento, è legittimo il sequestro preventivo dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare, in quanto la deprivazione che il fallito subisce dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell'equa soddisfazione di tutti i creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude che egli conservi, sino al momento della vendita fallimentare, la titolarità dei beni stessi. (In motivazione la Corte ha evidenziato che se in pendenza dell'esecuzione collettiva il fallito compie atti di disposizione dei suoi beni ovvero assume obbligazioni, tali atti, inopponibili al fallimento ed inefficaci per i creditori che partecipano alla procedura, restano validi nei confronti del contraente e dei terzi estranei al fallimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)