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Sez. 5 - , Sentenza n. 20000 del 15/03/2019 Cc. (dep. 09/05/2019) Rv. 275307 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Decreto di sequestro preventivo emesso prima della sentenza dichiarativa di fallimento - Legittimità – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275307-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo disposto prima della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto la previsione di cui all'art. 238 legge fall. consente lo svolgimento di attività di indagine in relazione al reato in questione anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a condizione che ricorrano indizi dello stato di insolvenza o che concorrano gravi motivi e sia stata presentata domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento. (Fattispecie relativa a Consorzio partecipato da soggetti pubblici, avente natura di società commerciale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 238, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3, Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)