Sez. 1, Sentenza n. 7081 del 29/07/1997 (Rv. 506326 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Violazioni dell'art. 8 D.L. n. 26 del 1987 - Irrogazione della sanzione - Competenza del Prefetto - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
L'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione dell'art. 8 D.L. n. 16 del 1987 (per immissione in circolazione di veicoli con cronotachigrafo manomesso) non rientra tra le competenze degli uffici metrici provinciali - che sono esclusivamente quelle specificate dall'art. 20, comma secondo, legge n. 827 del 1978 -, bensì tra le competenze spettanti al Prefetto; tale interpretazione è confermata dall'art. 179 del nuovo codice della strada, che, sanzionando i comportamenti già previsti dall'art. 8 D.L. 16 del 1987, dispone l'irrogazione secondo la normativa di cui alla legge n. 689 del 1981, la quale demanda in via esclusiva al Prefetto la competenza a irrogare sanzioni amministrative in relazione a tutte le violazioni del codice della strada.
Riferimenti normativi: Legge 13/11/1978 num. 727 art. 20, Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 8, Decreto Legge 30/04/1992 num. 285 art. 179, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)