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Sez. 1, Sentenza n. 10412 del 03/12/1994 (Rv. 489024 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Violazione dell'art. 8, secondo comma, D.L. n. 16 del 1987 - Circolazione di veicolo con cronotachigrafo manomesso - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Autorità competente.
Stato
decisa il 1994-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489024-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione dell'art. 8, secondo comma, D.L. n. 16 del 1987, conv. nella legge n. 132 del 1987, per avere messo in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso, non rientra tra le competenze degli Uffici metrici provinciali - che sono esclusivamente quelle specificate nell'art. 20, secondo comma, legge n. 727 del 1978 -, bensì nella competenza spettante, in linea generale, alle prefetture (nella specie, al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, trattandosi d'infrazione commessa nel territorio di quest'ultima), in materia d'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 17, secondo comma, legge n. 689 del 1981).

Riferimenti normativi: Legge 13/11/1978 num. 727 art. 20, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 8, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)