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Sez. U - , Ordinanza n. 27768 del 04/12/2020 (Rv. 660028 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi - Art. 11 l. n 241 del 1990 - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660028-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di riparto di giurisdizione, anche dopo le modifiche apportate dalla l. n. 15 del 2005 all'art. 11 l. n. 241 del 1990, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative agli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi in materia concessoria, poiché, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179 del 2016, tali accordi costituiscono pur sempre espressione del potere discrezionale della P.A., anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assoggettati al sindacato del giudice a cui appartiene la cognizione sull'esercizio di tale potere. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente, in sede di regolamento preventivo, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla vertenza riguardante il pagamento del prezzo di alloggi realizzati in esecuzione di una convenzione urbanistica, in relazione alla quale era intervenuto un ulteriore accordo tra il comune, l'impresa e una società partecipata dal comune stesso, in forza del quale quest'ultima, designata dall'ente locale quale soggetto proprietario e gestore degli alloggi ancora da costruire, si era impegnata, nei confronti dell'impresa, ad acquistarli, una volta ultimati, e ad accollarsi il mutuo contratto per finanziare i lavori).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 11/02/2005 num. 15 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)