Sez. U - , Ordinanza n. 21650 del 28/07/2021 (Rv. 661857 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Finanziamento inserito in un accordo integrativo del contenuto di provvedimenti amministrativi - Art. 11 della l. n 241 del 1990 - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Mancata erogazione del finanziamento - Giurisdizione ordinaria - Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, oggi trasfuso nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative ad un accordo sostitutivo o integrativo di un provvedimento amministrativo all'interno del quale la P.A., esercitando potestà pubblicistiche, individui le modalità e le condizioni necessarie per la concessione ed erogazione di un finanziamento, restando invece devoluta al giudice ordinario la controversia che attiene alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione relativamente al dedotto inadempimento del destinatario.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia relativa all'efficacia e portata di un Protocollo d'intesa, concernente l'attuazione di un programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, che prevedeva la stipula di accordi, intese o convenzioni volte a determinare le modalità di attuazione del programma e di erogazione dei finanziamenti pubblici).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)