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Sez. 1, Ordinanza n. 36378 del 29/12/2023 (Rv. 669898 - 03)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE | Supersocietà di fatto - Prova - Interesse perseguito dai soci - Persone fisiche che ne hanno il controllo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669898-03

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE

In tema di supersocietà di fatto, la circostanza che singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno, anche solo di fatto, il controllo è suscettibile di assurgere a prova contraria all'esistenza della supersocietà in parola, venendo in rilievo, piuttosto, quale indice dell'esistenza di una holding di fatto nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è assoggettata può eventualmente agire in responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, se del caso, essere a sua volta dichiarata autonomamente fallita, in via principale e non per estensione, a richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato d'insolvenza rispetto ai debiti alla stessa imputabili.

Legge Falliment. art. 1, Legge Falliment. art. 5, Cod. Civ. art. 2497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)