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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4784 del 15/02/2023 (Rv. 666994 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE | Supersocietà di fatto - Comune intento sociale perseguito - Distinzione dalla holding di fatto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666994-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE

La supersocietà di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati.

Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)