Sez. L - , Ordinanza n. 14426 del 27/05/2019 (Rv. 654056 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Integrazione salariale - Art.8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Svolgimento di attività lavorativa - Decadenza dal diritto - Credito restitutorio - Prescrizione - Decorrenza - Sospensione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di decadenza del lavoratore dal trattamento di integrazione salariale nel caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato ex art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con modif. in l. n. 160 del 1988, il credito restitutorio dell'INPS sorge quando l'Istituto ha erogato il trattamento non dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l'Istituto venga a conoscenza della natura indebita dell'erogazione effettuata, salva la ricorrenza della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. per il mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 lett. 8, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)