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Sez. U, Sentenza n. 631 del 11/03/1974 (Rv. 368434 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - CONTROVERSIE DI QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE (ESTIMAZIONE) - CONTESTAZIONI CIRCA LA 'QUALIFICAZIONE DELLE MERCÌ - AMBITO - CONTROVERSIE PER L'ESECUZIONE FISCALE DI ALCUNE MERCI - INCLUSIONE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DEFINIZIONE - MANCANZA - CAUZIONE PER IL RITIRO DELLE MERCI - DOMANDA GIUDIZIARIA PER LA RESTITUZIONE - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368434-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - CONTROVERSIE DI QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE (ESTIMAZIONE) - CONTESTAZIONI CIRCA LA 'QUALIFICAZIONE DELLE MERCÌ - AMBITO - CONTROVERSIE PER L'ESECUZIONE FISCALE DI ALCUNE MERCI - INCLUSIONE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DEFINIZIONE - MANCANZA - CAUZIONE PER IL RITIRO DELLE MERCI - DOMANDA GIUDIZIARIA PER LA RESTITUZIONE - IMPROPONIBILITA.*

Tra le contestazioni relative alla 'qualificazione delle mercì, indicate dall'art 164 del regolamento doganale RD 13 febbraio 1896, n 65, nel testo modificato dall'articolo unico del DPR 2 agosto 1952, n 1968, vanno comprese - ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui alla stessa norma - anche quelle che riguardano la pretesa esenzione di alcune merci dal tributo, trattandosi, in tal caso, di accertare la identita materiale e la condizione giuridica delle merci stesse, sia pure agli effetti dell'applicazione dell'esenzione. Per la risoluzione di tali contestazioni si deve seguire il procedimento previsto dal tu 9 aprile 1911, n 330, al fine di ottenere una decisione in Sede amministrativa da parte del competente ministro delle Finanze, come dispongono gli artt 3 e 8 del citato tu. Fino a quando non sia intervenuta la definizione del detto procedimento - che si verifica o a causa della Determinazione del ministro non seguita da impugnazione in Sede giudiziaria, ovvero per effetto del passaggio in giudicato della sentenza emessa nella lite giudiziaria successivamente insorta - la cauzione versata dal contribuente per il ritiro della merce, ai sensi dell'art 164 del regolamento doganale, non puo essere restituita, perche solo dopo la suddetta definizione la dogana ha l'Obbligo di emettere, con provvedimento amministrativo che non puo essere sostituito dalla pronuncia giudiziaria, la bolletta definitiva e di procedere alla restituzione, totale o parziale, della somma depositata, oppure al suo incameramento. La possibilita di proporre domanda giudiziale per ottenere la condanna dell'amministrazione alla restituzione della cauzione sorge solo quando l'amministrazione stessa si rende inadempiente all'Obbligo relativo, derivante dall'esito del procedimento speciale suindicato. Prima di tale esito la domanda giudiziale di condanna alla restituzione della cauzione e temporaneamente improponibile. (fattispecie: il contribuente sosteneva che le merci reimportate si identificavano con quelle gia ammesse all'esportazione temporanea e che, non avendo subito cambiamento sostanziale o incorporazione o aggiunta di materiale nuovo, erano esenti dal dazio d'importazione ai sensi dell'art 1 del RD 18 dicembre 1913, n 1453, e dall' IGE ai sensi dell'art 20, lett d), del RDL 9 gennaio 1940 n 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n 762. Chiedeva, in conseguenza, la restituzione della cauzione versata per ritirare 'a dazio sospesò le merci. La Corte suprema, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, ha rilevato che erroneamente i giudici del merito avevano considerato arbitraria ed esorbitante dalla previsione legislativa la cauzione versata, e che del pari erroneamente, prima della definizione del procedimento speciale, avevano condannato l'amministrazione alla restituzione della cauzione stessa).*

Riferimenti normativi: Legge 13/02/1896 num. 65 art. 164, Legge 09/04/1911 num. 330 art. 3, Legge 09/04/1911 num. 330 art. 8, Legge 18/12/1913 num. 1453 art. 1, Legge 09/01/1940 num. 2 art. 20 lett. D, Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST., Legge 02/08/1952 num. 1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)