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Sez. U, Sentenza n. 4582 del 14/07/1981 (Rv. 415295 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA INTENDENTIZIA - INTERESSE DEL CONTRIBUENTE ALLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO - ESCLUSIONE - EMANAZIONE DELL'ORDINANZA PREDETTA - INTERESSE ALLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE - SUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DELL'ORDINANZA INTENDENTIZIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - RETROATTIVITA.*
Stato
decisa il 1981-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415295-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA INTENDENTIZIA - INTERESSE DEL CONTRIBUENTE ALLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGO TRIBUTARIO - ESCLUSIONE - EMANAZIONE DELL'ORDINANZA PREDETTA - INTERESSE ALLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE - SUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DELL'ORDINANZA INTENDENTIZIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - RETROATTIVITA.*

Nel periodo anteriore alla riforma del contenzioso tributario (attuata con il DPR 26 ottobre 1972 n 636), svolgendosi il procedimento amministrativo diretto all'accertamento dell'infrazione all'IGE e alla Determinazione della corrispondente pena pecuniaria attraverso una serie collegata di Atti preordinati all'emanazione dell'ordinanza intendentizia e costituendo questa non solo il momento conclusivo del procedimento ma anche l'atto manifestativo della pretesa della pa, l'incertezza oggettiva generatrice dell'interesse del contribuente alla proposizione, innanzi al giudice ordinario, di un'Azione di accertamento negativo dell'esistenza dell'Obbligo tributario sorge soltanto con l'emanazione di detta ordinanza, con la quale soltanto si profila giuridicamente la possibilita di una lesione della sfera giuridica del contribuente stesso, mentre, in pendenza del procedimento suddetto, l'esperimento di detta Azione e precluso, comportando l'invasione di una sfera di attivita riservata in via esclusiva ai poteri dell'amministrazione finanziaria. In tal caso, peraltro, poiche l'interesse ad agire, quale condizione dell'Azione, puo intervenire anche in Sede di decisione della causa, il sopravvenire dell'ordinanza intendentizia nel corso del giudizio vale a superare, con efficacia retroattiva, l'originaria improponibilita (temporanea) dell'Azione di accertamento. (V 631/74, mass n 368434; (V 2134/72, mass n 359387; (V 1766/68, mass n 333665; (V 1751/68, mass n 333634; (V 752/66, mass n 321507; (V 752/66, mass n 321506; 4259/57; (V 2901/57.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 55, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 56 CORTE COST., Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 52 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST., DPR 04/02/1955 num. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)