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Sez. 1, Sentenza n. 15137 del 20/07/2015 (Rv. 636270 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Proposizione dell'appello - Perfezionamento - Deposito nella cancelleria del giudice - Sufficienza - Vizi della notifica - Conseguenze - Assegnazione all'appellante di un termine per la rinnovazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636270-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Nei giudizi di separazione personale dei coniugi, la proposizione dell'appello si perfeziona, ex art. 8 della l. n. 74 del 1987, applicabile in forza dell'art,. 23 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, sicché ogni eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante perché provveda a rimuoverlo nel termine all'uopo assegnatogli. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inesistenza della notificazione del ricorso in appello, non rinvenuta nel fascicolo di parte sebbene risultasse indicata tra i documenti prodotti e la cui relata, da cui sola può evincersi l'effettiva notifica degli atti processuali, non è stata nemmeno trascritta nel controricorso nel rispetto del principio di autosufficienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)