Sez. 1, Sentenza n. 13423 del 13/09/2002 (Rv. 557373 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Proposizione dell'appello - Perfezionamento - Deposito nella cancelleria del giudice - Sufficienza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI
Nelle controversie in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice (sia che lo stesso avvenga nel termine di cui all'art. 325, sia che avvenga nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e tale deposito impedisce ogni decadenza della impugnazione ed impone al giudice di assegnare alla parte, che ha depositato il ricorso, il termine per eseguire la notificazione dello stesso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)