diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4489 del 30/07/1979 (Rv. 400984 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI COLPA O PER LA SCARSA IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DOMANDA ACCESSORIA DI RISARCIMENTO - ACCOGLIMENTO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400984-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI COLPA O PER LA SCARSA IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DOMANDA ACCESSORIA DI RISARCIMENTO - ACCOGLIMENTO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che, allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per Mancanza di colposita dell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento, salvo che la pretesa risarcitoria costituisca una distinta domanda ex art 1223 cod civ, rivolta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento, indipendentemente dalla proposta domanda di risoluzione. (Conf 2225/72, mass n 359526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)