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Sez. 1, Sentenza n. 2225 del 28/06/1972 (Rv. 359526 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PER CARENZA DI COLPA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA DOMANDA ACCESSORIA DI RISARCIMENTO.*
Stato
decisa il 1972-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359526-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PER CARENZA DI COLPA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA DOMANDA ACCESSORIA DI RISARCIMENTO.*

Il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che, allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per Mancanza di colposita nell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)