Sez. 1, Sentenza n. 932 del 15/03/1976 (Rv. 379583 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE - CONTENUTO - EFFETTIVA VOLONTA DEL CONFITENTE - CHIARIMENTO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE).*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE - CONTENUTO - EFFETTIVA VOLONTA DEL CONFITENTE - CHIARIMENTO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE).*
L'autore di una confessione puo essere ammesso alla prova testimoniale per chiarire ragionevoli dubbi che la dichiarazione confessoria faccia sorgere in ordine alla conformita delle parole usate rispetto alla effettiva volonta del confitente. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente ammessa dai giudici del merito la prova testimoniale, che era stata richiesta dal convenuto con Azione revocatoria fallimentare, al fine di dimostrare che l'ammissione della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, contenuta in una dichiarazione scritta del convenuto medesimo, non si riferiva all'insolvenza in senso stretto, rilevante per il diritto fallimentare, ma ad una semplice temporanea difficolta del debitore). (V 89/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)