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Sez. 3, Sentenza n. 4815 del 19/09/1979 (Rv. 401430 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - CONFIGURABILITA - REVOCABILITA - DIVIETO - LIMITI - EFFETTIVA VOLONTA DEL CONFIDENTE - CHIARIMENTO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401430-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE - CONFIGURABILITA - REVOCABILITA - DIVIETO - LIMITI - EFFETTIVA VOLONTA DEL CONFIDENTE - CHIARIMENTO - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*

La quietanza e un atto unilaterale che comporta il riconoscimento del pagamento e costituisce tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, piena prova dello specifico pagamento di una determinata somma di denaro per un determinato titolo, con la conseguenza che essa non e revocabile se non si provi che e stata rilasciata per errore di fatto o per effetto di violenza (art 2732 cod civ); tuttavia, l'autore della quietanza puo essere ammesso alla prova per testimoni diretta ad interpretare il tenore ed i limiti della confessione contenuta nella suddetta scrittura, in quanto volta a chiarire ragionevoli dubbi circa la conformita delle parole usate rispetto alla volonta del confitente, e non a dimostrare dichiarazioni contrarie alla scrittura. (Conf 932/76, mass n 379583; (Conf 2198/72, mass n 359477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)