Sez. U, Sentenza n. 126 del 12/01/1967 (Rv. 325815 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RESPONSABILITA DELL'ENTE DI RIFORMA - ESCLUSIONE.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RESPONSABILITA DELL'ENTE DI RIFORMA - ESCLUSIONE.*
L'illegittimita costituzionale del decreto presidenziale di espropriazione non puo essere imputata ad un comportamento colposo dell'ente di riforma, per avere questo preparato gli Atti necessari alla sua emissione, in quanto il provvedimento di espropriazione, per essere emanato nell'Esercizio della funzione legislativa delegata, deve ricondursi esclusivamente alla volonta dell'organo che lo emano ed alla valutazione, compiuta dallo stesso, della sussistenza dei requisiti di legittimita. Pertanto, non sussiste un nesso di causalita, tra l'illegittimita del provvedimento medesimo ed il precedente comportamento dell'ente, che giustifichi la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni. (Cfr.1705-63).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)