Sez. 1, Sentenza n. 1576 del 27/05/1971 (Rv. 351974 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RESPONSABILITA DELL'ENTE DI RIFORMA - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DELL'ENTE DI RIFORMA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RESPONSABILITA DELL'ENTE DI RIFORMA - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DELL'ENTE DI RIFORMA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI.*
In considerazione della natura legislativa degli Atti di governo emessi in base alle leggi 12 maggio 1950, n 230, e 21 ottobre 1950, n 841, i provvedimenti di espropriazione (cosiddetti leggi provvedimento), appunto perche emanati nell'Esercizio di una funzione legislativa delegata, devono ricondursi esclusivamente alla volonta dell'organo da cui promanano ed alla valutazione, compiuta dallo stesso, della sussistenza dei prescritti requisiti di legittimita. Ne discende che, in caso di dichiarata illegittimita costituzionale del decreto presidenziale, non sussiste nesso di causalita tra la illegittimita del provvedimento medesimo ed il precedente comportamento dell'ente di riforma agraria beneficiario della disposta espropriazione, sicche manca la possibilita della condanna dell'ente stesso al risarcimento del danno ai sensi dell'art 2043 cod civ. tale danno, in base ai principi che disciplinano gli effetti del possesso di buona fede, va limitato alla perdita del reddito e deve essere circoscritto al periodo che decorre dalla domanda giudiziale, essendo applicabile l'art 1148 cod civ, secondo il quale il possessore e tenuto alla sola restituzione dei frutti percetti dopo la domanda giudiziale e di quelli che, usando la diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe potuto percepire dopo la data della domanda stessa. (V 107, 108 e 109'53' 2073'53, V Corte costituzionale n 60'57' (V 126'67, mass n 325815, 325816' 1705 e 1706'63).*
Riferimenti normativi: Legge 21/10/1950 num. 841 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)