Sez. U, Sentenza n. 26369 del 10/10/2024 (Rv. 672372-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Rilevanza disciplinare della condotta - Apprezzamento - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (nella specie, atti lesivi del decoro e della dignità professionali) è rimessa all'ordine professionale e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla S.C., se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell'enunciazione delle ipotesi di illecito. (Principio espresso con riferimento al caso di un legale giudicato colpevole, in via definitiva, del reato di cui all'art. 609 bis, comma 3, c.p).
Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)