Sez. U, Ordinanza n. 20722 del 18/06/2026 (Rv. 678858-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Rilevanza disciplinare della condotta - Apprezzamento - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale è rimessa all'ordine professionale e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla S.C., se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell'enunciazione delle ipotesi di illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la condotta dell'avvocato - il quale non solo non aveva adempiuto all'obbligazione di pagamento nei confronti di un collega che lo aveva assistito in un procedimento penale, fattispecie prevista dall'art. 64 CDF, ma ne aveva anche contestato pretestuosamente l'esistenza - integrasse violazione anche dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità e dignità, decoro e diligenza, al cui presidio è posto l'art. 9 CDF, nonché dell'art. 63 CDF, che sanziona la
condotta dell'avvocato che, nei rapporti con i terzi, compromette la dignità della professione e l'affidamento dei terzi).
Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)