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Sez. 2, Sentenza n. 2234 del 21/06/1969 (Rv. 341595 - 01)

RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341595-01

RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI.*

In dipendenza della natura di atto amministrativo della ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione ai sensi del RD 14 aprile 1910, n.639, l'opposizione giudiziaria contro la medesima, a differenza di quanto avviene nel normale procedimento monitorio di cui agli artt. 633 segg. cod.proc.civ., apre la via ad un ordinario procedimento cognitivo in cui l'opponente, dando inizio egli stesso all'Azione, assume la veste di attore, mentre l' amministrazione acquista la posizione di semplice convenuta. (V.2219-69, massima n.341575).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)